Sez. L, Sentenza n. 2216 del 25/02/1995 (Rv. 490729 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Rivalutazione monetaria ex art. 429 cod.proc.civ. - Operatività.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
la disciplina relativa alla rivalutazione monetaria di cui all'art. 429, terzo coma, cod.proc.civ. si applica, al pari di quanto già stabilito per i crediti previdenziali in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, anche ai crediti relativi a prestazioni di carattere assistenziale, atteso che con sentenza n. 196 del 1993 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronunzia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno per la diminuzione di valore del credito stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge Cost. 27/04/1993 num. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)