Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 27/10/1987 (Rv. 455671 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE IRRITUALE SENZA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE IRRITUALE SENZA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'irrituale produzione di un documento dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello non può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione in Mancanza di una tempestiva eccezione, anche in Sede di udienza collegiale. (V 1598/81, mass n 412259; (V 5401/77, mass n 389062).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)