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Sez. 2, Sentenza n. 1598 del 18/03/1981 (Rv. 412259 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRODUZIONE IRRITUALE SENZA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412259-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRODUZIONE IRRITUALE SENZA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 345 cod proc civ, anche in appello possono depositarsi nuovi documenti, senza bisogno di autorizzazione del giudice. In ogni caso, l'irritualita della loro produzione, in Mancanza di tempestiva opposizione in Sede di merito, non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione. (Conf 5401/77, mass n 389062, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)