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Sez. 2, Sentenza n. 567 del 23/01/1980 (Rv. 403952 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TRA LE PARTI - PROVA - IN GENERE - LEGITTIMARIO ATTORE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA AVENTE CAUSA DALLA PARTE STIPULANTE IL NEGOZIO SIMULATORIO - QUALITA DI TERZO - CONFIGURABILITA - EREDE ATTORE PER L'ACQUISIZIONE DI UN BENE OGGETTO DI UN CONTRATTO SIMULATO DEL DE CUIUS - LIMITAZIONI EX ARTT 1417 E 2722 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403952-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TRA LE PARTI - PROVA - IN GENERE - LEGITTIMARIO ATTORE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA AVENTE CAUSA DALLA PARTE STIPULANTE IL NEGOZIO SIMULATORIO - QUALITA DI TERZO - CONFIGURABILITA - EREDE ATTORE PER L'ACQUISIZIONE DI UN BENE OGGETTO DI UN CONTRATTO SIMULATO DEL DE CUIUS - LIMITAZIONI EX ARTT 1417 E 2722 COD CIV - APPLICABILITA.*

Mentre il legittimario che agisce per la reintegrazione della quota di riserva assume la veste di terzo in quanto, pur avendo causa dalla parte che ha partecipato al negozio simulatorio, fa valere un suo diritto personale, l'erede che agisce per la acquisizione al patrimonio ereditario di un bene che abbia formato oggetto di un contratto simulato cui ha partecipato il de cuius e soggetto alle limitazioni previste dagli artt 1417 e 2722 cod civ, in quanto si vale di un titolo che lo pone nell'identica situazione giuridica del suo dante causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)