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Sez. 2, Sentenza n. 4275 del 21/07/1984 (Rv. 436199 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TRA LE PARTI - PROVA - IN GENERE - LEGITTIMARIO ATTORE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA AVENTE CAUSA DALLA PARTE STIPULANTE IL NEGOZIO SIMULATORIO - QUALITÀ DI TERZO - CONFIGURABILITÀ - EREDE ATTORE PER L'ACQUISIZIONE DI UN BENE OGGETTO DI UN CONTRATTO SIMULATO DAL "DE CUIUS" - LIMITAZIONI EX ARTT. 1417 E 2722 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436199-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TRA LE PARTI - PROVA - IN GENERE - LEGITTIMARIO ATTORE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA AVENTE CAUSA DALLA PARTE STIPULANTE IL NEGOZIO SIMULATORIO - QUALITÀ DI TERZO - CONFIGURABILITÀ - EREDE ATTORE PER L'ACQUISIZIONE DI UN BENE OGGETTO DI UN CONTRATTO SIMULATO DAL "DE CUIUS" - LIMITAZIONI EX ARTT. 1417 E 2722 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

In ipotesi di Azione di simulazione di un contratto che sia proposta dall'erede di un contraente, mentre il legittimario che agisce per la reintegrazione della quota di riserva assume la veste di terzo in quanto, pur avendo causa dalla parte che ha partecipato al negozio simulatorio, fa valere un suo diritto personale, l'erede che agisce per l'acquisizione al patrimonio ereditario di un bene che abbia formato oggetto di un contratto simulato cui ha partecipato il de cuius è soggetto alle limitazioni previste dagli artt. 1417 e 2722 cod. civ., in quanto si vale di un titolo che lo pone nella identica situazione giuridica del suo dante causa. (Conf 567/80, mass n 403952; (Conf 6507/80, mass n 410284).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)