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Sez. 3, Sentenza n. 6507 del 15/12/1980 (Rv. 410284 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALI - SIMULAZIONE DI ATTO REDATTO PER ISCRITTO - DIVIETO EX ART 2722 COD CIV - OPERATIVITA - ESTENSIONE - NEI CONFRONTI DELL'EREDE DELLA PARTE CONTRAENTE - LIMITI - EREDE LEGITTIMARIO AGENTE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA.*
Stato
decisa il 1980-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410284-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALI - SIMULAZIONE DI ATTO REDATTO PER ISCRITTO - DIVIETO EX ART 2722 COD CIV - OPERATIVITA - ESTENSIONE - NEI CONFRONTI DELL'EREDE DELLA PARTE CONTRAENTE - LIMITI - EREDE LEGITTIMARIO AGENTE PER LA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA.*

In tema di simulazione di atto redatto per iscritto, che una parte contraente fa valere nei confronti dell'altra, opera riguardo alla prova testimoniale (percio, in forza dell'art 2729, secondo comma, cod civ, anche rispetto a quella presuntiva), ove non sia dedotta l'illiceita del contratto dissimulato, il divieto generale posto dall'art 2722 cod civ (salve le tassative eccezioni previste), in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento ed anteriori o contemporanei ad esso, poiche si tratta in tal caso di dimostrare l'esistenza di un patto, l'accordo simulatorio, contrario al contenuto dell'atto scritto e necessariamente anteriore o contemporaneo all'atto medesimo. Tali limitazioni probatorie operano anche per l'erede della parte contraente, salvo che egli agisca come legittimario per la reintegrazione della quota di riserva, rivestendo in detta ipotesi, la qualita di terzo. (Conf 567/80, mass n 403952 nella seconda parte; (Conf 2205/75, mass n 375993, nella seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)