Sez. 2, Sentenza n. 850 del 12/02/1986 (Rv. 444379 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - DOMANDA DI SIMULAZIONE PROPOSTA DA CREDITORI O DA TERZI - PROVA PER TESTI E PER PRESUNZIONI - LIMITI - INSUSSISTENZA - DOMANDA PROPOSTA DA UNA DELLE PARTI O DAGLI EREDI - LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - DOMANDA DI SIMULAZIONE PROPOSTA DA CREDITORI O DA TERZI - PROVA PER TESTI E PER PRESUNZIONI - LIMITI - INSUSSISTENZA - DOMANDA PROPOSTA DA UNA DELLE PARTI O DAGLI EREDI - LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
La prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporto verso i terzi o dei rapporti interni tra le parti. Invero, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite, mentre se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, avendo le parti la possibilità e l'Onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le eccezioni a tale regola espressamente previste dalla legge e salvo che la prova sia diretta a fare valere l'illiceità del contratto dissimulato. (V 4275/84, mass n 436198; (V 6572/83, mass n 431289; (V 3851/83, mass n 428770; (V 5789/82, mass n 423536; (V 567/80, mass n 403952; (V 5175/75, mass n 375993; (Conf 6507/80, mass n 410284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)