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Sez. 2, Sentenza n. 9251 del 01/09/1993 (Rv. 483640 - 01)

Contratti in genere - Simulazione - Interposizione di persona - Fittizia | Presupposto - Accordo simulatorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo - Necessità.
Stato
decisa il 1993-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483640-01

Contratti in genere - Simulazione - Interposizione di persona - Fittizia

Nella interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)