Sez. 2, Sentenza n. 9251 del 01/09/1993 (Rv. 483640 - 01)
Contratti in genere - Simulazione - Interposizione di persona - Fittizia | Presupposto - Accordo simulatorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo - Necessità.
Contratti in genere - Simulazione - Interposizione di persona - Fittizia
Nella interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)