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Sez. 3, Sentenza n. 11322 del 18/12/1996 (Rv. 501396 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Presupposto - Accordo simulatorio fra i tre soggetti - Preesistenza rispetto alla stipulazione del contratto simulato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501396-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA

L'interposizione fittizia di persona, pur avendo come presupposto indispensabile l'accordo simulatorio fra i tre soggetti che vi partecipano, non esige che esso preesista alla stipulazione del contratto che si assuma simulato, poiché l'intesa trilaterale può attuarsi anche contestualmente all'atto o per formazione progressiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)