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Sez. 2, Sentenza n. 6762 del 05/05/2003 (Rv. 562601 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Concernente un contratto di vendita - Deduzione mediante azione giudiziaria - Venditore - Litisconsorte necessario.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562601-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA

Qualora la simulazione sia dedotta mediante azione, e non opposta soltanto in via di eccezione, il giudizio di accertamento non può avvenire "incidente tantum" e richiede necessariamente il contraddittorio di tutti i soggetti che sono stati partecipi dell'accordo simulatorio. Pertanto, nel caso di contratto di vendita, ove se ne deduca la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, nel relativo giudizio è contraddittore necessario anche il venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)