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Sez. 2, Sentenza n. 4911 del 15/05/1998 (Rv. 515494 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Interposizione fittizia di persona - Compravendita immobiliare - Validità - Condizioni - Adesione del terzo contraente all'accordo simulatorio tra interponente ed interposto - Necessità - Mancata adesione - Conseguenze - Fattispecie di interposizione reale di persona - Configurabilità - Controdichiarazioni provenienti dal solo soggetto interposto - Efficacia probatoria della partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515494-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)

L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della (diversa) fattispecie dell'interposizione reale di persona (l'accordo tra interponente ed interposto risultando, in tal caso, costitutivo del solo dovere, per quest'ultimo, di ritrasferire al primo diritti ed obblighi derivanti dal contratto, senza che alcuna azione diretta possa essere riconosciuta all'interponente nei confronti del terzo), secondo il meccanismo effettuale tipico della rappresentanza indiretta. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente, mentre una controdichiarazione (pur consacrata in atto scritto) proveniente dal solo soggetto interposto non spiega alcuna utile funzione dimostrativa della asserita simulazione soggettiva, essendo priva di qualsiasi contenuto probatorio della partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)