Sez. 3, Sentenza n. 6268 del 29/11/1984 (Rv. 437899 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO E NON SOGGETTO A PROROGA - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO - INEFFICACIA EX D.L. N. 426 DEL 1973 - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE CON IL CRITERIO DI AGGIORNAMENTO ART. 71 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO E NON SOGGETTO A PROROGA - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO - INEFFICACIA EX D.L. N. 426 DEL 1973 - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE CON IL CRITERIO DI AGGIORNAMENTO ART. 71 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La clausola di adeguamento del canone di locazione, inserita in un contratto concernente immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione e non soggetto a proroga legale non è colpita da inefficacia ai sensi del decreto-legge n. 426 del 1973 ma rimane operativa sino alla scadenza pattiziamente stabilita, senza che ad essa possa sostituirsi, dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, il criterio di aggiornamento ivi previsto nell'ultimo comma dell'art. 71 (e cioè dell'aggiornamento annuale, a richiesta del locatore, in base al 75 per cento della variazione del costo della vita secondo i dati accertati dall'ISTAT), il quale, invece, trova applicazione, in caso di rinnovo del contratto, per il periodo successivo. (V 2748/83, mass n 427662, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)