Sez. 3, Sentenza n. 2920 del 10/05/1985 (Rv. 440671 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426 DEL 1973 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - EFFETTI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426 DEL 1973 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - EFFETTI.*
L'inefficacia della clausola di adeguamento del canone di locazione, inserita in un contratto soggetto a proroga legale, ai sensi dello art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 426 del 1973, non viene meno a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 atteso che questa, ponendo una disciplina transitoria organica e completa, stabilisce per i contratti concernenti immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione specifici parametri di aggiornamento, negando altresì validità ai patti diretti ad attribuire al locatore un canone maggiore attraverso l'espressa previsione della nullità di una tale pattuizione (art. 79), che trova applicazione anche ai rapporti anteriori all'entrata in vigore della citata legge n. 392 del 1978. (V 6268/84, mass n 437899; (V 2748/83, mass n 427662).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)