Sez. 5, Sentenza n. 1640 del 29/01/2004 (Rv. 569784 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notificazione in luogo diverso da quello prescritto ma non privo di astratto collegamento con il destinatario - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità - Insussistenza - Condizioni - Rinnovazione della notificazione - Necessità - Deroga in caso di notificazione a mani proprie del destinatario - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La notificazione della sentenza in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, domicilio personale, anziché domicilio eletto, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 546 del 1992), se non determina l'inesistenza, produce la nullità della notifica, e impone, alla parte che ha interesse a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la sua rinnovazione presso il domicilio eletto del suo destinatario. Tale prescrizione è applicabile anche quando la notificazione della sentenza sia stata eseguita a mani proprie del destinatario. In tal caso, perciò, non trova applicazione la regola della prevalenza della notificazione personale su ogni altra e diversa forma di notificazione, valevole nell'ambito del processo tributario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/09/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)