Sez. L, Sentenza n. 1167 del 02/03/1989 (Rv. 462064 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - RESPONSABILITÀ CIVILE - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO OD ALTRA AZIENDA - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COL NUOVO CONCESSIONARIO - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - RESPONSABILITÀ CIVILE - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO OD ALTRA AZIENDA - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COL NUOVO CONCESSIONARIO - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi in cui l'Esercizio di una linea autoferrotranviaria, già gestita da un'azienda, sia data in concessione, da parte dell'ente pubblico, ad altra azienda, non ricorre trasferimento o cessione di azienda, anche intendendo l'espressione nella più ampia accezione di trapasso a qualsiasi titolo di un complesso di beni, servizi e rapporti organizzati in azienda e non sono perciò applicabili gli artt. 2112 cod. civ. e 26 del regolamento all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, relativi alla continuazione del rapporto di lavoro, in quanto la nuova concessione non è collegata alla precedente e manca una disposizione negoziale tra il precedente ed il nuovo concessionario circa l'azienda con approvazione dell'autorità amministrativa. (Conf 7013/87, mass n 455187; (Conf 3745/85, mass n 441324; (Conf 778/83, mass n 425522).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)