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Sez. L, Sentenza n. 778 del 28/01/1983 (Rv. 425522 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI E AGENTI) - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'AZIENDA CONCESSIONARIA - CONCESSIONE AD ALTRA AZIENDA DELL'ESERCIZIO DI LINEE DI COMUNICAZIONE AUTOFERROTRANVIARIA - NATURA - TRASFERIMENTO O CESSIONE DI AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA IL PERSONALE DEL PRECEDENTE CONCESSIONARIO ED IL NUOVO CONCESSIONARIO - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425522-01

TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI E AGENTI) - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'AZIENDA CONCESSIONARIA - CONCESSIONE AD ALTRA AZIENDA DELL'ESERCIZIO DI LINEE DI COMUNICAZIONE AUTOFERROTRANVIARIA - NATURA - TRASFERIMENTO O CESSIONE DI AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA IL PERSONALE DEL PRECEDENTE CONCESSIONARIO ED IL NUOVO CONCESSIONARIO - INAPPLICABILITÀ.*

La concessione precaria o definitiva da parte dell'ente pubblico dell'Esercizio di linee di comunicazione autoferrotramviaria, già gestita da un'azienda, ad altra azienda, al fine di assicurare il ripristino e la continuazione del servizio pubblico che sia stato per qualsiasi causa interrotto, costituisce un intervento straordinario ed eccezionale dell'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 184 R.d. 9 maggio 1912 n. 1447, modificato dall'art. 1 R.d.l. 4 giugno 1936 n. 1336. Tale intervento può concretarsi anche nella gestione diretta o nell'affidamento ad altri del servizio, con decadenza del precedente concessionario dalla concessione. Pertanto, nella suddetta ipotesi, non ricorre trasferimento o cessione di azienda, anche intendendo l'espressione nella più ampia accezione di trapasso a qualsiasi titolo di un complesso di beni, servizi e rapporti organizzati in azienda, e non sono perciò applicabili gli artt. 2112 cod. civ., 26 Reg. All. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e 5 della legge 22 settembre 1960 n. 1054, relativi alla continuazione del rapporto di lavoro tra il personale del precedente concessionario ed il nuovo concessionario in quanto la nuova concessione non è collegata alla precedente e manca una disposizione negoziale tra il precedente ed il successivo concessionario circa l'azienda con approvazione dell'autorità amministrativa. (Conf 5080/77, mass n 388684 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 184, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/06/1936 num. 1336 art. 1, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)