Sez. 2, Sentenza n. 3638 del 15/06/1982 (Rv. 421609 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - PERENTORIETÀ - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - PERENTORIETÀ - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
Il carattere perentorio del termine fissato per l'integrazione del contraddittorio in Sede d'impugnazione, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., comporta che all'inosservanza del termine medesimo, ancorché rispetto ad alcuna soltanto delle parti nei cui confronti è stata disposta l'integrazione, consegue l'inammissibilità della impugnazione, rilevabile d'ufficio. (V 4182/79, mass n 400692; (V 3736/76, mass n 382436).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)