Sez. 2, Sentenza n. 52793 del 24/11/2016 Ud. (dep. 13/12/2016) Rv. 268766 - 01
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE | Attività di prelievo ed analisi - Pertinenza ad attività amministrativa ovvero di polizia giudiziaria - Rispettive conseguenze - Individuazione - Fattispecie.
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE
In tema di prelievi di campioni finalizzati all'espletamento di analisi, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per il quale operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, e prelievo inerente ad attività amministrativa ex art. 223 disp. att. cod. proc. pen., per il quale, invece, i diritti della difesa devono essere assicurati solo ove emergano indizi di reato, giacché in tal caso l'attività amministrativa non può più definirsi "extra-processum". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna che aveva ricondotto all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. gli accertamenti veterinari eseguiti a livello locale e successivamente sottoposti a verifica presso altro istituto, escludendo che fossero dovute le garanzie difensive, in quanto non erano stati dedotti elementi indicativi di una iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati anteriore alla data delle analisi in verifica, data che anzi coincideva con quella del commesso reato, formalizzata nel capo di imputazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)