Sez. 3, Sentenza n. 3940 del 04/04/1995 (Rv. 491626 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - IN GENERE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO | Clausola di pagamento a semplice richiesta - Effetti - Nei confronti del creditore - Nei confronti del debitore garantito.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - IN GENERE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO
Nell'assicurazione fideiussoria o cauzionale, la clausola, di pagamento a semplice richiesta del creditore, che, derogando alla regola dell'art. 1945 cod. civ., preclude al fideiussore l'opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale ed assicura, per tale via, al creditore garantito una disponibilità di denaro immediata con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale (dato che in entrambi i casi il creditore ha la possibilità di realizzare il suo credito sui beni oggetto della garanzia mediante un atto unilaterale costituito, nel primo caso, dalla richiesta della somma assicurata e, nel secondo, dall'incameramento della cauzione) da luogo ad una obbligazione diretta ed autonoma dell'assicuratore nei confronti del beneficiario e ad una responsabilità dello stesso, per il puntuale adempimento di tale obbligazione, anche nei confronti del debitore principale che ha, pertanto, diritto di essere tenuto indenne degli effetti pregiudizievoli dell'eventuale ritardo dell'assicuratore, senza che a ciò osti la disciplina giuridica propria della fideiussione, dai cui schemi l'assicurazione cauzionale si differenzia per la funzione e per il maggiore e diverso oggetto, che non è solo la prestazione di una garanzia personale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)