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Sez. 3, Sentenza n. 6728 del 10/05/2002 (Rv. 554289 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Cauzione fideiussoria (o assicurazione fideiussoria) - Disciplina della fideiussione - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Clausola di pagamento a semplice richiesta - Effetti.
Stato
decisa il 2002-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554289-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La cosidetta cauzione fideiussoria (o assicurazione fideiussoria) è una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, che rimane sostanzialmente regolata dalla disciplina propria di quest'ultima; peraltro, qualora le parti abbiano espressamente previsto la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato a semplice richiesta, siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, (quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ.), ma non anche di quelle relative al rapporto garante - beneficiario, sicché ben può il garante opporre al beneficiario la compensazione legale ex art. 1243, primo comma, cod. civ. per un credito vantato direttamente nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)