Sez. 3, Sentenza n. 1406 del 21/01/2011 (Rv. 616295 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Interruzione della prescrizione - Estensibilità ai condebitori solidali - Criteri - Interruzione per effetto dell'azione giudiziaria e della pendenza del relativo processo - Nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio - Estensione - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE
La disciplina dell'art. 1310, secondo comma, cod. civ., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)