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Sez. U, Sentenza n. 3236 del 08/06/1979 (Rv. 399606 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - TERRENO DELL'ENTE DI SVILUPPO IN PUGLIA E LUCANIA - ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO - CESSIONE DEI DIRITTI SPETTANTI ALL'ASSEGNATARIO - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO PROPOSTA DAL CESSIONARIO CONTRO L'ASSEGNATARIO - CHIAMATA IN CAUSA IUSSU IUDICIS DELL'ENTE ASSEGNANTE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1979-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399606-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - TERRENO DELL'ENTE DI SVILUPPO IN PUGLIA E LUCANIA - ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO - CESSIONE DEI DIRITTI SPETTANTI ALL'ASSEGNATARIO - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO PROPOSTA DAL CESSIONARIO CONTRO L'ASSEGNATARIO - CHIAMATA IN CAUSA IUSSU IUDICIS DELL'ENTE ASSEGNANTE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA.*

La domanda di reintegrazione nel possesso, proposta da chi si sia reso cessionario dei diritti spettanti all'assegnatario in godimento di un terreno dell'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, contro l'assegnatario che l'abbia parzialmente spogliato del possesso del fondo stesso, diviene improponibile quando l'ente pubblico assegnante, che abbia emesso ed eseguito nei confronti dell'attore il provvedimento di rilascio del fondo, sia chiamato in giudizio iussu iudicis, con richiesta dell'attore di estensione della domanda di reintegra nei suoi confronti, in considerazione del divieto per il giudice ordinario di annullare, revocare o sospendere Atti dell'amministrazione, ovvero di imporre alla medesima un determinato comportamento, atteso che i predetti Atti dell'ente di riforma sono riconducibili nell'ambito dei suoi poteri pubblicistici in materia di gestione di beni pubblici, nonche dei suoi poteri di autotutela amministrativa in relazione ai beni medesimi. (V 2914/72, mass n 360650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)