Sez. L, Sentenza n. 7312 del 10/12/1983 (Rv. 431914 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Perché l'infortunio in itinere possa ritenersi verificato "in occasione di lavoro", ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è necessario che si riconnetta ad un rischio non estraneo all'Esercizio dell'attività lavorativa dell'infortunato - sia che tale rischio sia insito nella materialità della prestazione, sia che riguardi situazioni o attività con questa strettamente connesse ed imposte al lavoratore da precise esigenze aziendali -, con la conseguenza che la sua indennizzabilità è possibile solo a condizione che l'iter, inteso in senso lato e comprensivo di ogni modalità del percorso, risulti per il lavoratore necessitato dalle suddette esigenze, senza possibilità di altra scelta, di guisa che il rischio ad esso inerente divenga proprio della particolare prestazione lavorativa. (nella specie, sanando tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso la indennizzabilità dell'infortunio mortale occorso ad un lavoratore che rincasava, accompagnato in auto da un collega, dopo aver subito un infortunio, per ferita da taglio al quarto dito della mano destra, che non gli impediva di lasciare il posto di lavoro e di fare ritorno alla propria abitazione servendosi dei pubblici mezzi di trasporto). (V 1004/83, mass n 425773; (V 1482/82, mass n 419306; (V 3599/80, mass n 407442; (V 3495/79, mass n 399606; (V 1536/78, mass n 390912; (V 5239/77, mass n 388884).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)