Sez. U, Sentenza n. 3794 del 14/06/1980 (Rv. 407637 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DECESSO DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO E SENZA DESIGNAZIONE DI UN EREDE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE - DISACCORDO FRA GLI EREDI - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PROVVISTO DEI REQUISITI DI LEGGE ED IDONEO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PROCEDIMENTO RELATIVO - RITO CAMERALE - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - NATURA DI SENTENZA - MEZZI DI GRAVAME.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DECESSO DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO E SENZA DESIGNAZIONE DI UN EREDE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE - DISACCORDO FRA GLI EREDI - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PROVVISTO DEI REQUISITI DI LEGGE ED IDONEO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PROCEDIMENTO RELATIVO - RITO CAMERALE - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - NATURA DI SENTENZA - MEZZI DI GRAVAME.*
In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, nel caso in cui l'assegnatario sia deceduto prima del riscatto senza designare un erede destinato a subentrargli nel rapporto di assegnazione, e fra gli eredi sussista disaccordo in proposito, la controversia relativa all'individuazione, fra i discendenti in linea retta del defunto, del soggetto provvisto dei requisiti richiesti dalla legge, nonche idoneo, in base alle condizioni ed attitudini personali, alla attivita di trasformazione e miglioramento dell'immobile, investe posizioni di diritto soggettivo fra privati, senza coinvolgere i poteri autoritativi spettanti all'amministrazione assegnante, e spetta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art 7 terzo comma della legge 29 maggio 1967 n 379. Il relativo procedimento e soggetto al rito camerale, a norma dell'art 7 primo comma della legge 3 giugno 1940 n 1078 (cui la citata legge n 379 del 1967 fa implicito riferimento), ma il provvedimento che lo conclude, in quanto decide sulla spettanza di un diritto in contraddittorio degli interessati, ha natura sostanziale di sentenza, sicche, la sua pronuncia in secondo grado da parte della Corte d'appello, e impugnabile con ricorso ordinario per Cassazione. (V 3236/79, mass n 399606; (V 2914/72, mass n 360650).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 art. 21, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)