Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 marzo 1978, causa 7/77
Epigrafe
Nella causa 7/77,
BERNHARD DIETHER RITTER VON WÜLLERSTORFF UND URBAIR, dipendente della Commisione delle Comunità europee, con gli avvocati Marcel Grégoire e Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, boulevard Grande-Duchesse Charlotte 83,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Raymond Baeyens, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra Denise Sorasio-Allo, dell'ufficio legale della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il consigliere giuridico di quest'ultima sig. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione notificata al ricorrente il 16 novembre 1976, con la quale la commissione giudicatrice rifiutava di ammetterlo al concorso interno COM/1149/75, e il conseguente annullamento di tale concorso e della nomina decisa in esito allo stesso,
LA CORTE (Prima sezione),
composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione; A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la presente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Durante il secondo semestre 1972, la Commissione pubblicava l'avviso di posto vacante COM/646/72, relativo ad un posto di amministratore principale nella categoria e carriera A5/A4 presso la direzione generale «Agricoltura», direzione «Organizzazione dei mercati dei prodotti delle colture specializzate, pesca», divisione «Tabacco, luppolo, patate e altri prodotti delle colture specializzate».
paragrafo 2
Il 22 ottobre 1973, essa decideva di assegnare detto posto in conformità all'art. 29, n. 2, dello Statuto del personale, nominandovi il sig. Eduardo Capuano. Con sentenza 29 ottobre 1975, la Corte, (Prima sezione) annullava, fra l'altro, tale decisione di nomina (cause riunite 81-88/74, Marenco e altri/Commissione, Racc. 1975, pag. 1247).
paragrafo 3
Successivamente, la Commissione portava a conoscenza del personale la vacanza di detto posto con avviso COM/1149/75 e fissava al 30 gennaio 1976 il termine per la presentazione delle candidature.
paragrafo 4
Il sig. Bernhard Diether Ritter von Wüllerstorff und Urbair, a quell'epoca inquadrato al grado A6 presso la direzione generale «Agricoltura», direzione «Organizzazione dei mercati dei prodotti delle colture specializzate, pesca», divisione «Vino, alcoli e prodotti derivati», presentava allora — come altri dipendenti — la propria candidatura per essere promosso al posto dichiarato vacante. Il direttore dell'unità amministrativa interessata procedeva allo scrutinio per merito comparativo dei candidati e proponeva la nomina del Wüllerstorff al posto in questione. Il direttore generale, però, non dava seguito a tale proposta e decideva d'indire un concorso interno per titoli ed esami.
paragrafo 5
Il bando di concorso interno COM/1149/75 descrive nel seguente modo la natura dele funzioni inerenti al posto :
paragrafo 6
«Attendere a compiti di concezione, di studio e di controllo, in particolare:
Prestabilire un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate, attuare quest'organizzazione ed eseguire studi ed analisi sui mercati delle patate;
Applicare il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e, in particolare, analizzare l'evoluzione del mercato ed elaborare e controllare l'applicazione delle norme comunitarie previste in detto settore;
Occuparsi delle norme di qualità e di commercializzazione nonché dei problemi di patologia vegetale della patata.»
paragrafo 7
Tre dipendenti fra cui il sig. Capuano e il sig. Wüllerstorff, presentavano la propria candidatura. Al secondo veniva comunicato, con nota 16 novembre 1976, che la commissione incaricata dell'esame delle candidature non aveva potuto ammetterlo al concorso in quanto egli non soddisfaceva le condizioni d'ammissione, di cui al punto II, 1, lettere b) e d) del bando. Dette condizioni sono le seguenti:
paragrafo 8
«b) Profonda conoscenza dei problemi economici e tecnici nei settori in questione e in particolare del mercato delle patate (produzione, scambi, prezzi) dei paesi della Comunità e dei paesi terzi;
d) Profonda esperienza nelle mansioni da svolgere.»
paragrafo 9
L'unico candidato ammesso al concorso era il sig. Capuano. In seguito alle prove scritte ed orali svoltesi nei giorni 23 e 30 novembre 1976, questi veniva dichiarato vincitore del concorso e nominato al posto vacante in data 28 febbraio 1977, con effetto dal 1o febbraio 1977.
paragrafo 10
Con decisione 8 dicembre 1976, il sig. Wüllerstorff era stato promosso al grado A5, con decorrenza dal 1o gennaio 1977, presso la direzione «Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia», divisione «Finanziamento e verifica: Garanzia».
paragrafo 11
Con atto depositato in cancelleria il 12 gennaio 1977, egli ha proposto il presente ricorso.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione della commissione giudicatrice nel concorso interno COM/1149/75 di non ammetterlo al concorso;
annullare il concorso interno COM/1149/75 e la nomina intervenuta in esito allo stesso;
porre le spese del giudizio a carico della controparte.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso irricevibile e, in ogni caso, respingerlo in ogni sua parte;
porre le spese a carico del ricorrente
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta sottolinea anzitutto che il ricorso è stato proposto senza previa presentazione di un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Trattandosi di un ricorso diretto, in via. principale, contro le decisioni di una commissione di concorso, che non possono essere revocate o riformate dall'autorità che ha il potere di nomina, potrebbe forse sembrare inutile il costringere i dipendenti a presentare un reclamo a detta autorità; tuttavia la formulazione della norma inserita nello Statuto e talune considerazioni attinenti all'utilità — in certi casi — di una fase precontenziosa depongono a favore del rispetto della condizione relativa al previo reclamo anche nel caso di cui trattasi.
paragrafo 2
I principi elaborati dalla Corte, fra l'altro nella sentenza 14 giugno 1972 (causa 44/71, Marcato/Commissione, Racc. 1972, pag. 427), nel senso che l'unico mezzo per impugnare la decisione di una commissione di concorso consiste nell'adire la Corte, sono stati messi a punto in una causa nella quale doveva ancora applicarsi il vecchio testo degli artt. 90 e 91 dello Statuto. Dopo la modifica di queste disposizioni, la Corte ha affermato che l'irricevibilità del ricorso non può essere eccepita per decadenza derivante dallo svolgimento della fase precontenziosa del reclamo amministrativo (causa 31/75, Costa-curta/Commissione, Racc. 1975, pag. 1563). Sembra quindi, attualmente, che la Corte ammetta la possibilità di seguire l'una o l'altra via. La convenuta ritiene, comunque, che un'affermazione di principio in materia creerebbe una maggiore certezza del diritto. Essa non intende, tuttavia, opporre al ricorrente la mancanza di un previo reclamo, per eccepire formalmente l'irricevibilità del ricorso.
paragrafo 3
D'altro canto, essa considera che il ricorso è irricevibile per mancanza dell'interesse ad agire da parte del ricorrente, e ciò per il semplice fatto che quest'ultimo è stato promosso, con effetto dal 1o gennaio 1977, al grado A5. Qualora la Corte accogliesse le conclusioni del ricorrente, questi potrebbe porre la propria candidatura al posto che dovrebbe, in tal caso, essere dichiarato vacante. Tuttavia, in detta ipotesi, potrebbe trattarsi unicamente di una candidatura per un trasferimento interno. Ora, mentre è incontestato che dev'essere garantita la tutela delle aspettative di promozione, il dipendente non gode di un'analoga garanzia per quanto riguarda le possibilità di trasferimento da un servizio all'altro nell'ambito dell'istituzione.
paragrafo 4
D'altra parte, nel caso di specie, non si vede in qual modo il fatto di non essere stato nominato al posto controverso implichi un qualsiasi pregiudizio per il ricorrente, che in definitiva è stato nominato ad un posto equivalente della stessa direzione generale.
paragrafo 5
Quanto alla mancata presentazione di un reclamo precontenzioso, il ricorrente osserva che la Corte ha già espressamente affermato che, nelle controversie come quella in esame, il reclamo non è obbligatorio (ved. sentenza Costacurta, già menzionata). Per il caso in cui dovesse ritenersi il contrario, egli ha tuttavia proposto, il 2 febbraio 1977, un reclamo amministrativo. Quanto all'interesse ad agire, il ricorrente sostiene che l'ammettere il fatto ch'egli avrebbe eventualmente diritto a presentare la propria candidatura per il trasferimento interno basta a dimostrare il suo interesse all'annullamento degli atti impugnati. Egli nega che le possibilità di trasferimento non costituiscano un legittimo interesse del dipendente: qualora un posto sia dichiarato vacante, egli potrebbe, dato che ricorrano i rispettivi presupposti, porre la propria candidatura tanto per il trasferimento quanto per la promozione (art. 4, 3o comma, e art. 29, n. 1, lett. a) dello Statuto).
paragrafo 6
Infine, il dipendente che abbia presentato la propria candidatura ad un posto vacante, chiedendo il trasferimento, è legittimato ad impugnare la decisione di nominare un altro dipendente a detto posto (ved. sentenza 3 febbraio 1971, causa 21/70, Rittweger/Commissione, Racc. 1971, pag. 7). Il legittimo interesse al trasferimento non può essere misconosciuto e la relativa candidatura dovrebbe senz'altro fruire di una tutela giuridica.
paragrafo 7
Nella fattispecie, il particolare interesse del ricorrente ad occupare il posto controverso risulta già chiaramente dal fatto che egli ha presentato la sua candidatura non solo per una promozione, ma proprio al concorso che era stato bandito. Al suo posto attuale corrispondono funzioni di contabilità, cosicché esso risponde meno bene del posto in questione alla sua preparazione ed alla sua esperienza. Le sue prospettive di carriera sarebbero quindi migliori se egli occupasse, invece dell'attuale, il posto di cui è causa.
paragrafo 8
La convenuta ribatte che l'unico punto rilevante riguarda la possibilità che una eventuale nuova vacanza del posto di cui trattasi apporti un vantaggio al ricorrente o costituisca tutela di un suo legittimo interesse, tenuto conto della sua situazione attuale.
paragrafo 9
Il predominante interesse del ricorrente ad ottenere una promozione al grado A5 è provato dal fatto ch'egli ha presentato la propria candidatura al posto da lui attualmente occupato, e che in precedenza egli era stato candidato ad altri sei posti di grado A5/A4 resisi vacanti nella direzione generale «Agricoltura». Egli non può quindi assumere di non aver ottenuto il vantaggio che si riprometteva partecipando al concorso impugnato.
paragrafo 10
Infine, il ricorrente non può legittimamente sostenere che il suo posto attuale non corrisponde alla sua preparazione: egli ha liberamente sollecitato tale posto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito
paragrafo 1
Il ricorrente deduce i seguenti mezzi:
paragrafo 2
1. In via principale:
Violazione dell'art. 25 dello Statuto del personale e dell'art. 5 dell'allegato III dello stesso; eccesso di potere per insufficiente motivazione della decisione della commissione giudicatrice nel concorso interno COM/1149/75 con la quale veniva rifiutata la sua ammissione a tale concorso.
2. In via subordinata:
Violazione dell'art. 25 dello Statuto, dell'art. 5 dell'allegato III dello stesso e, più in generale, delle norme e dei principi secondo cui qualsiasi atto amministrativo dev'essere motivato e la motivazione non può essere viziata da errori di fatto e/o di diritto; eccesso di potere, in quanto a torto la commissione giudicatrice non avrebbe ammesso il ricorrente al concorso.
3. In via ulteriormente subordinata:
Violazione dell'art. 7 dello Statuto, nonché dell'art. 27 (in particolare, 3o comma) dello stesso; eccesso di potere in quanto, in primo luogo, il posto di cui trattasi sarebbe stato riservato ad una persona avente la cittadinanza di un determinato Stato e, in secondo luogo, dal complesso del procedimento risulterebbe che lo scopo perseguito non era stato l'interesse del servizio, bensì la conservazione del posto alla persona la cui precedente nomina allo stesso posto era stata annullata dalla Corte.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Primo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente fa presente che la commissione giudicatrice si è limitata ad affermare ch'egli non soddisfaceva le condizioni d'ammissione di cui al punto II, lettere b) e d) del bando di concorso (ved. allegato I del ricorso). Questa categorica affermazione non veniva giustificata in alcun modo, nemmeno con una spiegazione embrionale. Le ragioni su cui la commissione stessa si è basata nella sua valutazione non sono note, di guisa che la Corte non può esercitare il suo sindacato di legittimità. Nella fattispecie, il difetto di motivazione va considerato tanto più grave in quanto il ricorrente:
paragrafo 2
era stato proposto per la promozione al posto in questione dal responsabile della direzione interessata;
è dottore in agraria, il che dovrebbe, in via di principio, aprirgli l'accesso a qualsiasi concorso relativo ad un posto nel settore dell'agricoltura;
ha superato lo «Staatsexamen» in agricoltura in Baviera, conseguendo il titolo di «Landwirtschaftlicher Assessor»; tale esame richiedeva studi approfonditi di economia generale dell'agricoltura, ivi compreso, naturalmente, il settore delle patate;
ha svolto uno dei due anni di tirocinio prima degli studi universitari, in Germania, in una fattoria sperimentale dello Stato, azienda nella quale 150 dei 350 ettari di superficie coltivata erano dedicati alla coltura delle patate (esclusivamente produzione e diffusione di nuove varietà).
paragrafo 3
La convenuta osserva che la fase del procedimento di concorso relativa all'esame delle candidature ha per l'appunto lo scopo di confrontare i titoli dei candidati con i requisiti indicati nel bando. È quindi difficile immaginare che la motivazione del rifiuto d'ammettere un candidato possa essere formulata senza fare espresso riferimento alle condizioni d'ammissione. Nella fattispecie, queste erano d'altronde poste in termini estremamente precisi. Non vi è alcuna differenza tra questo modo d'informare il candidato ed una formulazione più diretta, la quale non avrebbe potuto far altro che riprodurre, in sostanza, i termini usati nel testo in questione. In realtà, l'adeguatezza o l'insufficienza della motivazione possono apparire soltanto alla luce delle esigenze del controllo giurisdizionale: l'interessato dev'essere in grado di porre eventualmente in discussione i motivi di un dato atto, e la Corte di accertarne la regolarità. Nella presente causa risulta evidente che tanto la Corte quanto le parti sono perfettamente a conoscenza dei motivi che hanno giudato la commissione giudicatrice nella sua decisione. In base alla motivazione di quest'ultima, alla formulazione molto dettagliata del bando di concorso, ed ai titoli prodotti dai candidati, la Corte è certamente in grado di valutare la regolarità di tale motivazione.
paragrafo 4
Nella replica, il ricorrente richiama la sentenza 15 marzo 1973 (causa 37/72, Marcato/Commissione, Racc. 1973, pag. 361), secondo cui non erano sufficientemente motivate la relazione della commissione giudicatrice ed una nota dell'amministrazione che si limitavano «a indicare quali fossero i requisiti che il ricorrente non possedeva, benché a prima vista la sua esperienza professionale potesse apparire analoga a quella di altri candidati ammessi».
paragrafo 5
Egli sostiene che, in ogni caso, un giudizio è insufficientemente motivato se si ignorano le ragioni e i criteri su cui esso è fondato. Nel caso di specie è manifesto, quanto meno, che i titoli e l'esperienza del ricorrente appaiono a prima vista analoghi a quelli del candidato prescelto. Per convincersene basta ricordare i requisiti di cui, come già detto, egli era in possesso e il fatto che, inoltre, egli aveva acquistato grande esperienza nel settore delle organizzazioni comuni di mercato, avendo personalmente partecipato ai lavori preparatori per due di tali organizzazioni. Egli ritiene di dover sottolineare di essere stato proposto per la nomina al posto in questione dal direttore interessato, per il motivo, debitamente giustificato, ch'egli rispondeva perfettamente ai requisiti necessari (ved. allegato II del controricorso). Quanto alle esigenze del controllo giurisdizionale, il ricorrente osserva che è impossibile, nella fattispecie, discutere o controllare i motivi che hanno guidato la commissione giudicatrice. La comunicazione di tali motivi s'impone in modo tanto più imperioso, in quanto è a prima vista incomprensibile il fatto che un candidato proposto per la promozione ad un dato posto perché risponde perfettamente ai requisiti necessari non venga, in seguito, neppure ammesso a concorrere per detto posto.
paragrafo 6
Infine, è chiaro che le spiegazioni fornite «a posteriori» dalla convenuta, che si sostituisce alla commissione giudicatrice, non possono supplire all'insufficienza di motivazione della decisione di quest'ultima.
paragrafo 7
Nella controreplica, la convenuta contesta l'interpretazione data dal ricorrente alla sentenza Marcato. Ciò che la Corte ha stigmatizzato in detta sentenza è il fatto che la motivazione si limitava ad indicare, da un lato, che il candidato non soddisfaceva una condizione posta in termini molto generali e, dall'altro, che l'esperienza professionale dell'interessato poteva «a prima vista» apparire analoga a quella di altri candidati ammessi al concorso. Ne consegue, chiaramente, che tale giurisprudenza non può essere estesa ad una ipotesi in cui la motivazione fa riferimento a condizioni estremamente precise e per di più peculiari al posto messo a concorso. La presente controversia differisce inoltre, a suo avviso, dalla causa Marcato in quanto i titoli e l'esperienza del ricorrente non appaiono, per l'appunto, «a prima vista» analoghi a quelli del candidato ammesso. Al contrario, «a prima vista», e comunque dall'esame dei documenti in possesso della commissione giudicatrice, risulta manifestamente ch'egli non soddisfaceva le condizioni stabilite. Tenuto conto di tali circostanze, la commissione di concorso non aveva alcun obbligo, né alcuna particolare ragione di motivare in modo più ampio la sua decisione, derogando in tal modo alla prassi abitualmente seguita in materia.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Secondo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente assume di possedere i requisiti di cui alle lettere b) e d) delle «condizioni d'ammissione» del bando di concorso.
paragrafo 2
Quanto alla lettera b), egli fa riferimento ai propri studi ed ai due anni di tirocinio pratico (ved. sopra). Inoltre, in periodi di vacanze universitarie, egli ha lavorato in varie imprese agricole che si occupano della coltivazione di patate.
paragrafo 3
Queste stesse indicazioni possono servire a provare ch'egli soddisfa la condizione formulata sub d) «profonda esperienza della mansioni da svolgere». Il ricorrente aggiunge di aver incontestabilmente acquisito grande esperienza nel settore delle organizzazioni comuni di mercato, poiché non solo ha partecipato ai lavori preparatori di due di tali organizzazioni, ma si è anche occupato negli ultimi anni delle questioni generali relative a tutte le organizzazioni comuni.
paragrafo 4
Anche il fatto che il competente direttore — il quale meglio di ogni altro poteva dare atto della circostanza che il ricorrente era il più idoneo ad occupare il posto in questione — l'abbia proposto per la promozione conferma che le due condizioni d'ammissione in parola erano soddisfatte nel caso di specie.
paragrafo 5
La convenuta sostiene che i dati forniti dal ricorrente mostrano chiaramente che questi può, certo, essere considerato un esperto in agronomia, ma non certo uno specialista di problemi economici e tecnici relativi al settore delle patate. I tirocini pratici da lui svolti prima o durante gli studi universitari, vale a dire circa venti anni fa, non possono essere presi seriamente in considerazione per stabilire se egli abbia attualmente una conoscenza approfondita degli aspetti tecnici di tale settore e, ancor meno, degli aspetti economici.
paragrafo 6
Quanto alla condizione riguardante l'esperienza approfondita delle mansioni inerenti al posto, si può ammettere che il ricorrente ha un'esperienza generica dei problemi attinenti all'organizzazione comune dei mercati agricoli; egli non ha, tuttavia, alcuna esperienza specifica in materia di tuberi e di sementi di patate, né è esperto di quanto riguarda sia le norme di qualità e di vendita, sia i problemi di patologia vegetale per le patate.
paragrafo 7
Il ricorrente replica che il titolo di dottore in agraria implica il possesso del primo dei requisiti in questione.
paragrafo 8
Anche qualora fossero leciti dubbi quanto alla sua attuale approfondita conoscenza del settore di cui trattasi, ciò non giustificherebbe il rifiuto di ammetterlo al concorso, che aveva precisamente lo scopo di procedere alla verifica. L'interrogazione da parte della commissione giudicatrice, intesa a valutare le conoscenze richieste, non ha alcun senso se ad un canditato si nega la possibilità di dimostrare ch'egli in effetti possiede tali conoscenze, con il pretesto che il tirocinio da lui effettuato appare insufficiente dato il tempo ormai trascorso.
paragrafo 9
Le stesse considerazioni valgono per la seconda delle condizioni di cui è causa. L'esperienza del ricorrente in materia di gestione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli (nonché la sua conoscenza approfondita del settore delle patate) è stata d'altro canto riconosciuta dal direttore interessato.
paragrafo 10
Infine, a parte il caso in cui un bando di concorso sia stato fatto su misura per un determinato candidato, sarà sempre possibile trovare, volendo, per qualsiasi candidato a posti cui corrispondano funzioni d'una certa tecnicità e complessità, il quale per ipotesi non abbia avuto alcun precedente impiego, l'uno o l'altro aspetto per cui egli non corrisponda perfettamente alle caratteristiche necessarie. Ci si dovrebbe chiedere come mai il sig. Capuano possa avere maggiore esperienza del ricorrente quanto a mansioni riguardanti essenzialmente la preparazione e l'applicazione di organizzazioni comuni di mercato, dal momento ch'egli non ha mai lavorato indipendentemente, né collaborato, in tale settore.
paragrafo 11
La convenuta oppone che una commissione di concorso esercita necessariamente i suoi poteri con un certo margine di discrezionalità. Soltanto la violazione di una disposizione legale o il manifesto errore di fatto dovrebbero poter giustificare l'annullamento delle sue decisioni. In particolare, l'interpretazione più o meno rigida delle condizioni poste dal bando di concorso rientra nel normale esercizio di detti poteri discrezionali.
paragrafo 12
Quanto al se la commissione giudicatrice abbia commesso un errore manifesto nella sua valutazione, la convenuta rimanda a quanto già esposto in precedenza e ai documenti di cui detta commissione ha avuto conoscenza; da questi ultimi risulta in modo chiaro che il ricorrente non possedeva i requisiti necessari.
paragrafo 13
Infine, la proposta di promozione non serve a corroborare la tesi del ricorrente: sotto il profilo giuridico, tale proposta è evidentemente priva di qualsiasi valore nella fase del concorso e non poteva assolutamente vincolare la commissione giudicatrice, né influire sulla decisione di quest'ultima che, per di più, non aveva dovuto prenderla in considerazione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › Terzo mezzo
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il posto controverso era riservato ad una persona avente la cittadinanza di un determinato Stato, cosicché si era reso necessario nominare il sig. Capuano, la cui precedente nomina allo stesso posto era stata annullata dalla Corte. In seguito a tale annullamento, la convenuta aveva deciso di rinunziare all'assegnazione del posto mediante promozione o trasferimento interno, procedimento che non poteva interessare il sig. Capuano, allora dipendente temporaneo. Questi veniva quindi nominato in base ad un concorso interno cui era il solo ad essere ammesso, circostanza che costituisce la negazione stessa del concorso. C'è da chiedersi se si possa parlare ancora di concorso quando la partecipazione è limitata ad un unico candidato.
paragrafo 2
La convenuta osserva che il ricorrente non è in grado di fornire, a sostegno delle sue allegazioni, alcuna prova attendibile.
paragrafo 3
Gli specifici requisiti di cui era in possesso il vincitore del concorso e la sua esperienza approfondita, specialmente nel settore delle patate, dimostrano che l'esito del concorso è perfettamente logico e, in ogni caso, inidoneo a costituire, di per sé, un indizio di sviamento di potere. La commissione giudicatrice ha esercitato pienamente i suoi poteri, in assoluta indipendenza, nel rigoroso rispetto delle condizioni poste dal bando di concorso.
paragrafo 4
Infine, la convenuta sottolinea che si deve distinguere l'azione d'annullamento esperita contro la decisione che rifiutava al ricorrente l'ammissione al concorso, nonché quella per annullamento del concorso stesso e della conseguente nomina, da un lato, dalle conseguenze che se ne devono trarre, dall'altro. Anche ammesso, in ipotesi, che la Corte accerti l'irregolarità della decisione con cui si rifiutava l'ammissione al concorso, e in particolare qualora l'irregolarità fosse costituita da insufficienza della motivazione o da vizio di forma della stessa, la convenuta non ritiene che tale accertamento debba implicare l'annullamento delle decisioni impugnate. Essa si riferisce in proposito alla sentenza 29 settembre 1976 (causa 9/76, Morello/Commissione, Racc. 1976, pag. 1415).
paragrafo 5
Il ricorrente assume che vi è stato uno sviamento di procedura, in quanto il concorso di una sola persona è una contraddizione in termini. Lo Statuto conferma d'altronde' questa tesi, stabilendo all'art. 5, 4o e 5o comma, dell'allegato III che l'elenco degli idonei deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti messi a concorso.
paragrafo 6
Il ricorrente solleva la questione del se, almeno qualora si presentino più candidati, non sia legittimo e necessario rinunciare al concorso interno, nel caso in cui un solo candidato sia riconosciuto idoneo a parteciparvi, e passare al concorso esterno.
paragrafo 7
La convenuta osserva che un concorso per un solo candidato non è affatto in contrasto con le disposizioni statutarie in materia. Inoltre, in pratica, tale situazione non è eccezionale nel caso di concorsi interni.
paragrafo 8
Infine, va ricordato che l'unica preoccupazione della commissione giudicatrice, nella fase dell'esame dei titoli, dev'essere quella di verificare se questi corrispondano ai requisiti stabiliti nel bando di concorso; la norma che prevede, «possibilmente», la presentazione d'un «numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire» vale solo per l'elenco degli idonei da stabilire in esito alle prove.
SENTENZA › In fatto › IV — Trattazione orale
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 13 ottobre 1977.
paragrafo 2
Dietro richiesta della Corte, la Commissione ha prodotto alcuni documenti, versati agli atti.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 1o marzo 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto pervenuto in cancelleria il 12 gennaio 1977, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice nel concorso interno COM/1149/75 lo escludeva da tale concorso, nonché del concorso stesso e della conseguente nomina di un altro candidato;
punto 2
il concorso in questione riguardava un posto di amministratore principale presso la direzione generale «Agricoltura», direzione «Organizzazione dei mercati dei prodotti delle colture specializzate, pesca», divisione «Tabacco, luppolo, patate e altri prodotti delle colture specializzate»;
punto 3
il bando di concorso indicava, fra le condizioni di ammissione, e precisamente sub 1, b), la «Profonda conoscenza (*) dei problemi economici e tecnici nei settori in questione e in particolare del mercato delle patate (produzione, scambi, prezzi) dei paesi della Comunità e dei paesi terzi» e, sub 1, d), la «Profonda esperienza nelle mansioni da svolgere»; l'asterisco nel primo punto di cui sopra rinviava ad una nota del seguente tenore: «Se non risulta dal suo fascicolo di candidatura, il concorrente deve dichiarare, in modo esplicito e per iscritto, di possedere dette conoscenze»;
punto 4
con nota 16 novembre 1976, la commissione giudicatrice comunicava al ricorrente la sua decisione di non ammetterlo al concorso, in quanto egli non soddisfaceva le condizioni sopra indicate.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 5
La Commissione, convenuta, sostiene che il ricorso è irricevibile, anzitutto perché il ricorrente non si sarebbe attenuto a quanto disposto dall'art. 90 dello Statuto, avendo proposto il ricorso senza alcun previo reclamo amministrativo, e inoltre in quanto egli non avrebbe più interesse all'annullamento degli atti impugnati, avendo ottenuto, con effetto dal 1o gennaio 1977, una promozione al grado A5, grado identico a quello del posto da lui ambito.
punto 6
Quanto al primo punto, l'art. 91, n. 2, dello Statuto stabilisce in effetti che il ricorso alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se l'interessato abbia previamente seguito il procedimento amministrativo di cui all'art. 90;
punto 7
tale procedimento è tuttavia privo di senso nel caso di censure mosse contro le decisioni di una commissione di concorso, dato che l'autorità che ha il potere di nomina non ha alcun mezzo per riformare tali decisioni;
punto 8
perciò ragioni di economia processuale, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale, ostano ad una interpretazione dell'art. 91, n. 2, che, prendendo alla lettera tale disposizione, giunga unicamente a prolungare, senza alcuna utilità, il procedimento;
punto 9
il ricorrente ha quindi interpretato esattamente lo Statuto, ritenendo che la condizione posta dall'art. 91 riguarda unicamente gli atti che l'autorità che ha il potere di nomina possa eventualmente riformare.
punto 10
Quanto al secondo punto, la circostanza che, nella sua nuova posizione, il ricorrente possa essere destinato al posto di cui è causa soltanto mediante trasferimento interno non può implicare la mancanza di un suo interesse all'annullamento del concorso impugnato e della nomina intervenuta in esito allo stesso;
punto 11
l'argomento secondo cui, non esistendo vantaggi di natura economica o relativi alla posizione gerarchica, non si potrebbe ammettere un sostanziale interesse ad occupare un dato posto, ignora infatti l'eventuale interesse del dipendente a svolgere, di preferenza, determinate mansioni.
punto 12
Il mezzo relativo alla ricevibilità non può quindi essere accolto.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 13
Il ricorrente deduce tre mezzi;
punto 14
la decisione della commissione giudicatrice non sarebbe sufficientemente motivata;
punto 15
essa sarebbe infondata in fatto e quindi viziata da errore di diritto o di fatto e, pertanto, da eccesso di potere;
punto 16
infine, e in via subordinata, il ricorrente sostiene che detta decisione è inficiata da sviamento di potere, poiché il procedimento seguito dalla commissione giudicatrice tendeva manifestamente a riservare il posto in questione ad una persona avente la cittadinanza di un determinato Stato, persona, d'altronde, la cui precedente nomina allo stesso posto era già stata annullata dalla Corte;
punto 17
nelle circostanze del caso di specie, è opportuno esaminare congiuntamente questi mezzi.
punto 18
Il ricorrente fa valere che le condizioni in base alle quali è stata respinta la sua candidatura erano estremamente dettagliate e, in ogni caso, più dettagliate di quelle poste dal bando di concorso COM/646/72 relativo allo stesso posto, per sostenere che tali condizioni erano «fatte su misura» al fine di ammettere al concorso un unico candidato, che in effetti veniva ammesso alle prove e in seguito nominato al posto di cui trattasi.
punto 19
La Commissione è riuscita tuttavia a dimostrare, producendo una serie di recenti avvisi di posto vacante, che da un certo tempo essa ha introdotto la prassi di precisare nel modo più rigoroso possibile le caratteristiche della persona che si intende assumere;
punto 20
confrontate con quelle indicate in documenti analoghi, le condizioni d'ammissione per il concorso di cui è causa non appaiono eccessivamente dettagliate.
punto 21
Inoltre, la commissione giudicatrice ha potuto ritenere che nel caso del ricorrente non fosse soddisfatta la condizione relativa alla «profonda conoscenza dei problemi economici e tecnici nei settori in questione e in particolare del mercato delle patate …»;
punto 22
i documenti prodotti dall'interessato a sostegno della propria candidatura ed allo scopo di essere ammesso al concorso non erano tali da far presumere ch'egli avesse una conoscenza approfondita delle materie considerate;
punto 23
poiché la nota cui rinviava il bando di concorso, e sopra citata, aveva richiamato in special modo l'attenzione degli interessati sulla necessità di produrre prove o dichiarazioni in proposito, la commissione giudicatrice era legittimata a ritenere che la mancanza di informazioni rivelasse una grave lacuna nelle conoscenze del ricorrente, nel settore in questione;
punto 24
né la carriera del ricorrente era tale da dare l'impressione ch'egli possedesse la necessaria «profonda esperienza nelle mansioni da svolgere»;
punto 25
si deve comunque constatare che, sia per l'una che per l'altra delle condizioni, dai documenti che accompagnavano l'atto di candidatura del concorrente prescelto risultava la superiore capacità di quest'ultimo;
punto 26
perciò, benché le circostanze precedenti al ricorso di cui è causa possano ispirare una certa diffidenza, l'esame dei fatti controversi non ha messo in luce alcun errore di fatto o di diritto, né alcuno sviamento di potere;
punto 27
stando così le cose, deve ritenersi che la commissione giudicatrice ha adeguatamente motivato la sua decisione con l'indicare le condizioni d'ammissione cui, a suo avviso, non rispondeva la candidatura del ricorrente.
punto 28
Le censure formulate non possono quindi essere accolte e il ricorso va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 29
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;
punto 30
il ricorrente è rimasto soccombente;
punto 31
tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima sezione)
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa esposte.
Firme
Bosco
Donner
Mertens de Wilmars
Così ndeciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 marzo 1978.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima sezione
G. Bosco