Sez. L, Sentenza n. 23411 del 16/12/2004 (Rv. 579233 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di riconoscimento del diritto all'assegnazione a mansioni superiori per i dipendenti postali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, in riferimento al contratto collettivo 1994 dei dipendenti postali, aveva ritenuto che la categoria"quadri" fosse disciplinata dal suddetto contratto in maniera unitaria, pur esistendo all'interno di essa un primo e un secondo livello, dotati in parte di diversa autonomia, discrezionalità e professionalità, e pertanto che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegnazione definitiva a mansioni superiori, ex art. 2103 cod.civ., fossero cumulabili il periodo di svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle attribuite con il periodo di svolgimento di mansioni ancora superiori anche a quelle del livello richiesto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)