Sez. L, Sentenza n. 2772 del 06/02/2008 (Rv. 601587 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - SINDACATI DI COMODO | Contratti collettivi del lavoro pubblico - Denunciabilità in sede di legittimità ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Interpretazione diretta da parte della Corte di cassazione - Applicabilità dei criteri di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. - Ammissibilità - Ulteriori criteri ermeneutica - Utilizzo - Limiti - Fattispecie in tema di sospensione del procedimento disciplinare prevista dal C.C.N.L. Comparto Ministeri del 16 maggio 1995.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - SINDACATI DI COMODO
In tema di contratti collettivi del lavoro di pubblico impiego privatizzato, posto che è possibile denunziarne in cassazione la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 63, quinto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, il giudice di legittimità deve procedere alla diretta interpretazione degli stessi secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. facendo innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, non utilizzando il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, atteso che questi ultimi esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare laddove una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni. (Nella specie, relativa all'interpretazione dell'art. 25 del c.c.n.l. - Comparto ministeri - del 16 maggio 1995, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha ritenuto che la norma secondo la quale il procedimento disciplinare sospeso è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva si interpreta nel senso che detto termine decorra dalla conoscenza, in capo all'amministrazione medesima, del provvedimento decisorio completo di motivazione e non solo del suo estratto, posto che le categorie giuridiche della sentenza e dell'estratto della sentenza di condanna sono, a termini di diritto penale, del tutto differenti, così come, fra l'altro, emerge dalla lettera degli artt. 425, 444, 448, 529 e 548 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 16/05/1995 art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)