Sez. L, Sentenza n. 995 del 11/03/1977 (Rv. 384620 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONTROVERSIA PER LA RELATIVA MISURA - COMPETENZA DEL PRETORE - DELLA RESIDENZA DELL'ATTORE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONTROVERSIA PER LA RELATIVA MISURA - COMPETENZA DEL PRETORE - DELLA RESIDENZA DELL'ATTORE.*
La controversia tra un avvocato e la cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori, avente ad oggetto la misura dei contributi dovuti ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n 991, e di Competenza del pretore del luogo in cui risiede l'attore, ai sensi del primo comma dell'art 444 cod proc civ (nel nuovo testo dell'art 1 legge 11 agosto 1973 n 533) che si applica a tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, anche non concernenti un rapporto di lavoro subordinato. Alla detta controversia non si applica invece il terzo comma dell'art 444 - secondo cui per le controversie relative agli obblighi previdenziali dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi e competente il pretore del luogo dove ha Sede l'ufficio dell'ente - poiche esso concerne i soli rapporti di lavoro subordinato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 991 art. 6, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)