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Sez. 1, Sentenza n. 843 del 07/03/1975 (Rv. 374223 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - EDIFICI PER COLLETTIVITA - BENEFICI DELLA LEGGE N 659 DEL 1961 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374223-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - EDIFICI PER COLLETTIVITA - BENEFICI DELLA LEGGE N 659 DEL 1961 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La legge 19 luglio 1961, n 659 non ha concesso agli edifici destinati ad ospitare collettivita, elencati nell'art 2, comma secondo, del RD 21 giugno 1938, n 1094 (convertito nella legge 5 gennaio 1939, n 35), l'esenzione totale ed a tempo indefinito dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nella loro costruzione, ma si e limitata ad estendere a tali edifici le stesse agevolazioni gia concesse per le case di abitazione non di lusso dalla legge 2 luglio 1949, n 408 e dalle successive proroghe e modificazioni. Essa ha percio inteso richiamare anche la legge 2 febbraio 1960, n 35, che, all'art 5, ha sostituito, per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1965, all'esenzione totale la riduzione dell'imposta in misura variante a seconda della data di ultimazione della costruzione, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, facendo salva, con la norma transitoria di cui all'ultimo comma dell'art 1- da ritenersi estensibile anche all'imposta di consumo - l'esenzione totale per le sole case di abitazione, la cui costruzione, anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959, fosse stata ultimata entro il 31 dicembre 1961. Pertanto, a norma della legge n 659 del 1961, il beneficio dell'esenzione totale dall'imposta di consumo opera soltanto rispetto a quegli edifici la cui costruzione sia stata ultimata entro il 31 dicembre 1961, indipendentemente dalla data di inizio, mentre per quelli ultimati dopo la predetta data spetta il piu limitato beneficio della riduzione prevista dalla legge n 35 del 1960 e dalle successive leggi di proroga (DL 15 marzo 1965, n 124, convertito con modificazioni nella legge 13 marzo 1965, n 431, e DL 11 dicembre 1967, n 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n 26). (V 2575/71, mass n 353660; 1960/70, mass n 348332).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 21/06/1938 num. 1094 art. 2, Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 02/02/1960 num. 35, Legge 19/07/1961 num. 659 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)