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Sez. L, Sentenza n. 2705 del 17/03/1987 (Rv. 451810 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CONSORZIO REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 92 DEL 1979 - QUALIFICA AGRICOLA INDUSTRIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - CRITERI - RIFERIMENTO AL D.P.R. N. 797 DEL 1955 SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E CONSORZI DI BONIFICA - DISTINZIONE - FATTISPECIE RELATIVE AL CONSORZIO DI BONIFICA BRANDANO E METAPONTO, RITENUTO DI NATURA INDUSTRIALE.*
Stato
decisa il 1987-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451810-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CONSORZIO REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 92 DEL 1979 - QUALIFICA AGRICOLA INDUSTRIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - CRITERI - RIFERIMENTO AL D.P.R. N. 797 DEL 1955 SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E CONSORZI DI BONIFICA - DISTINZIONE - FATTISPECIE RELATIVE AL CONSORZIO DI BONIFICA BRANDANO E METAPONTO, RITENUTO DI NATURA INDUSTRIALE.*

Per stabilire ai fini contributivi la qualifica agricola o industriale dei lavoratori di un consorzio nel regime anteriore alla legge 31 marzo 1979 n. 92 (che, con carattere innovativo, considera tra l'altro lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato da consorzi di irrigazione o di miglioramento fondiario, nonché da consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione), occorre far riferimento alle Disposizioni previste dal d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (come modificato dalla legge 17 ottobre 1961 n. 1038) sugli assegni familiari che ha ricompreso i consorzi di miglioramento fondiario tra le imprese agricole e, viceversa, ha inquadrato tra le imprese industriali i consorzi di bonifica i quali, a differenza dei primi, perseguono fini generali (igienici, demografici, economici) che trascendono gli interessi strettamente agricoli e la cui attuazione solo indirettamente ed occasionalmente giova all'eventuale attività agricola dei singoli proprietari consorziati. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto la natura industriale del consorzio di bonifica brandano e metaponto perché esso non tendeva direttamente al conseguimento dei fini agricoli dei singoli proprietari consociati, bensì aveva per scopo il raggiungimento di fini di carattere pubblico, come quello di favorire in generale la produzione agricola in conseguenza della sistemazione idro-geologica di un vastissimo comprensorio). (V 3139/85, mass n 440833; (V 1560/82, mass n 419376).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 6, Legge 31/03/1979 num. 92 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)