Sez. L, Sentenza n. 3139 del 23/05/1985 (Rv. 440833 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - NATURA AGRICOLA DI ATTIVITÀ DIVERSE DALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 6, LETT. B), DELLA LEGGE N. 92 DEL 1979 - QUALIFICAZIONE COME LAVORATORI AGRICOLI DEI DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA, VOLONTARI O OBBLIGATORI, IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI, DI SCOLO E DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE AD USO IRRIGUO - DISCIPLINA INNOVATIVA - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - NATURA AGRICOLA DI ATTIVITÀ DIVERSE DALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 6, LETT. B), DELLA LEGGE N. 92 DEL 1979 - QUALIFICAZIONE COME LAVORATORI AGRICOLI DEI DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA, VOLONTARI O OBBLIGATORI, IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI, DI SCOLO E DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE AD USO IRRIGUO - DISCIPLINA INNOVATIVA - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Secondo la disciplina dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, perché attività diverse dalla coltivazione del fondo possano considerarsi di natura agricola, ai fini dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, è necessario, sotto il profilo soggettivo, che esse siano svolte da un imprenditore agricolo e, sotto il profilo oggettivo, che le attività stesse siano svolte nell'interesse e per conto di un'azienda agricola, in quanto collegate all'attività principale da un rapporto economico-funzionale di connessione, complementarietà o accessorietà. La disciplina dell'art. 6, lett. B), della legge 31 marzo 1979 n. 92 - che, in difformità dai criteri stabiliti dalla disciplina predetta, considera lavoratori agricoli, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche i dipendenti dei consorzi di bonifica (sia volontari che obbligatori) impegnati in attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo - ha carattere non interpretativo ma innovativo, in quanto assegna natura agricola anche ad attività gestite fuori di un'azienda agricola e non riferibili ad un imprenditore agricolo, e, pertanto, non può avere efficacia retroattiva. (V 5451/83, mass n 430380; (V 2653/83, mass n 427538; (V 1895/80, mass n 405509).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 862, Cod. Civ. art. 2135, Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Legge 12/03/1968 num. 334 art. 9 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)