Sez. 3, Sentenza n. 11150 del 16/07/2003 (Rv. 565157 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Determinazione da parte del giudice di merito dei diritti ed onorari - Pluralità di domande proposte in un unico processo - Criterio di calcolo - Somma delle stesse - Pluralità di domande proposte in un unico processo, ma in via subordinata o alternativa - Criterio - Prevalenza della domanda di maggior valore.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
La liquidazione degli onorari agli avvocati, in ipotesi di cumulo oggettivo ex art. 104 cod. proc. civ., che presuppone la proposizione delle domande in un unico processo nei confronti del medesimo convenuto o anche di una pluralità di convenuti unitariamente considerata in quanto titolare, nell'insieme, dello stesso rapporto dedotto in giudizio, deve essere effettuata previa somma del valore delle domande proposte, mentre in caso di domande fra loro subordinate o proposte in via alternativa si deve aver riguardo alla domanda di maggior valore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Legge 24/11/1990 num. 392 art. 5, Legge 05/10/1994 num. 585 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)