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Sez. L, Sentenza n. 12632 del 13/06/2005 (Rv. 582215 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratti a termine ex art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Verifica della rilevanza dell'inadempimento degli obblighi imposti dalla contrattazione collettiva al datore di lavoro - Criteri interpretativi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582215-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nell'ipotesi di contratti a termine autorizzati dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, per verificare se dal mancato adempimento degli obblighi contrattualmente imposti al datore di lavoro (nella specie, obbligo del datore di lavoro di dare comunicazione alle R.a.s. del numero di tali assunzioni e delle relative modalità, come previsto dal C.C.N.L.) consegua o meno un effetto sulla validità dei contratti stipulati il giudice di merito deve tener conto, nella sua attività interpretativa, della particolare funzione della contrattazione collettiva in tale ipotesi, assimilabile alla legislazione delegata più che ad un mero contratto privato, all'interno della quale la funzione di tutela dell'interesse dei lavoratori ad un'occupazione continuativa, tutelata tra l'altro anche a mezzo della predetta informativa alle rappresentanze sindacali, si presenta, nell'ambito della complessa fattispecie, come procedimentalizzata.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)