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Sez. L, Sentenza n. 13896 del 23/07/2004 (Rv. 574943 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Limiti delle tipologie contrattuali - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa a contratti a termine connessi a condizioni soggettive dei lavoratori.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574943-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'art. 23 della legge n. 56 del 1987, nello stabilire che la contrattazione collettiva è libera di individuare ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro diverse da quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, non prevede limiti all'autonomia collettiva circa la tipologia delle nuove forme di contratto a termine da introdurre e pertanto non esclude la legittimità di ipotesi collegate a condizioni soggettive dei lavoratori. (Fattispecie relativa a contratti stipulati con la SpA Aeroporti di Roma ai sensi del punto c) n. 9 dell'accordo interconfederale sulle politiche di formazione professionale, sottoscritto il 5 gennaio 1990 tra l'Intersind e le organizzazioni sindacali).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)