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Sez. L, Sentenza n. 15331 del 07/08/2004 (Rv. 575297 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Presupposti - Previsione di limiti temporali alla facoltà di assumere a tempo determinato - Legittimità - Fattispecie relativa ad assunzioni a termine di dipendenti postali.
Stato
decisa il 2004-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575297-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'attribuzione alla autonomia collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962 limitatamente a "ipotesi individuate nei contratti collettivi" subordina tale ampliamento alla condizione che le nuove fattispecie siano chiaramente ed esattamente determinate. Ne consegue che è conforme al nuovo sistema regolatore della materia l'indicazione di un termine di efficacia dell'accordo relativo alla possibilità di assumere a termine in deroga ai principi generali. (Nella specie, relativa ad assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, la S.C ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva interpretato il contratto collettivo nel senso che la previsione di accordi attuativi in materia era finalizzata alla introduzione di limiti temporali alla possibilità di deroga alla disciplina generale del lavoro a termine).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)