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Sez. U, Sentenza n. 2041 del 28/04/1989 (Rv. 462626 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MOTIVI POLITICI, RELIGIOSI O SINDACALI - AZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'I.N.P.S..*
Stato
decisa il 1989-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462626-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MOTIVI POLITICI, RELIGIOSI O SINDACALI - AZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'I.N.P.S..*

La legittimazione passiva, rispetto all'Azione giudiziaria volta alla ricostruzione, a norma dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974 n. 36, del rapporto assicurativo obbligatorio per l'Invalidità e la vecchiaia dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici, religiosi o sindacali, compete, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, all'istituto, fondo o cassa di previdenza presso cui deve aver luogo la detta ricostruzione, e non già al ministero del lavoro e della previdenza sociale, essendo irrilevante che la decisione sulla richiesta di ricostruzione sia rimessa, in via amministrativa, non all'ente previdenziale destinatario della richiesta stessa ma ad uno speciale comitato presso il ministero predetto (in prima istanza) ed al ministero stesso (in Sede di ricorso) e non configurandosi detta Azione giudiziaria (che introduce una controversia previdenziale rientrante nella previsione dell'art. 442 cod. proc. civ. e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) come impugnazione del provvedimento definitivo adottato nell'ambito dell'accennato procedimento amministrativo. (Conf 3129/88, mass n 458622; (Conf 500/86, mass n 444096; (contra 6504/85, mass n 443575).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)