Sez. L, Sentenza n. 6504 del 19/12/1985 (Rv. 443575 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGIONI DI CREDO POLITICO O DI FEDE RELIGIOSA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO EX ART. 1 LEGGE N. 36 DEL 1974 - PROPOSIZIONE - RICORSO AL PRETORE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGIONI DI CREDO POLITICO O DI FEDE RELIGIOSA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO EX ART. 1 LEGGE N. 36 DEL 1974 - PROPOSIZIONE - RICORSO AL PRETORE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.*
A norma dell'art. 5 della legge n. 36 del 1974 il lavoratore il quale - dopo aver infruttuosamente richiesto in via amministrativa (prima all'apposito comitato, poi al ministro del lavoro e della previdenza sociale) l'accertamento che la risoluzione del suo rapporto di lavoro (avvenuta tra l'1 gennaio 1948 ed il 7 luglio 1966) era ascrivibile a ragioni di credo politico, o di fede religiosa, o di militanza sindacale, e conseguentemente il riconoscimento del suo diritto alla ricostruzione del rapporto assicurativo ex art. 1 della legge cit. - intenda rivendicare tale sua pretesa in Sede giudiziaria deve proporla con ricorso al pretore nei confronti del detto ministro e non dell'INPS. (V 3759/84, mass n 435752).*
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1974 num. 36 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)