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Sez. 1, Sentenza n. 18179 del 16/08/2006 (Rv. 591606 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tardività dell'opposizione - Ordinanza "in limine litis" di inammissibilità del ricorso - Omissione - Successiva declaratoria di inammissibilità con sentenza - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591606-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la mancata adozione dell'ordinanza d'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione per mancata osservanza del termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, prevista, "inaudita altera parte", dal primo comma dell'art. 23 del medesimo testo normativo, non preclude che, sussistendo la tardività, l'inammissibilità venga pronunciata con la sentenza che definisce il giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)