Sez. 2, Sentenza n. 1372 del 21/01/2013 (Rv. 624961 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tardività dell'opposizione - Ordinanza "in limine litis" di inammissibilità del ricorso - Omissione - Successiva declaratoria di inammissibilità - Legittimità - Forma del provvedimento - Sentenza - Necessità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689, delinea uno scrutinio preliminare sulla tempestività del ricorso, che può condurre alla pronuncia di ordinanza di inammissibilità prima dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, senza, tuttavia, precludere al giudice, dopo aver consentito l'accesso al giudizio di opposizione, di dichiarare l'inammissibilità, ove la tardività sussista, con il provvedimento che definisce il procedimento, il quale deve necessariamente assumere la forma di sentenza, rientrando il controllo sulla tempestività dell'opposizione tra i compiti officiosi del giudice adito.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)