Sez. 3, Sentenza n. 7365 del 02/06/2000 (Rv. 537185 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termine per l'opposizione - Mancato rispetto - Conseguenze - Declaratoria preliminare di inammissibilità con ordinanza ex art. 23 legge 689/81 - Omissione - Successiva declaratoria di inammissibilità con sentenza - Legittimità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione per mancata osservanza del termine di cui all'art. 22 legge 689/81 può essere dichiarata, oltre che con ordinanza, in via preliminare, ex art. 23 della detta legge, anche con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che il controllo sulla tempestività dell'opposizione rientra tra i compiti officiosi del giudice adito.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)