Sez. L, Sentenza n. 5660 del 20/05/1991 (Rv. 472253 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Sgravi contributivi generali, aggiuntivi e supplementari ex D.L. n. 918 del 1968 e n. 429 del 1971 - Condizioni rispettive - Impiego di manodopera locale - Esclusione - Fattispecie relativa ad assunzione nel Mezzogiorno di lavoratori trasferiti dal Nord.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)
Il diritto agli sgravi contributivi previsti (in favore delle aziende industriali ed artigiane) dal d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito in legge n. 1089 del 1968) e dal d.l. 5 luglio 1971 n. 429 (convertito in legge n. 589 del 1971) postula, quanto allo sgravio generale, l'impiego di dipendenti nei territori del Sud, nonché, quanto agli sgravi aggiuntivo e supplementare, che tale impiego avvenga in aziende (stabilimenti, cantieri, unità produttive) il cui numero di lavoratori occupati risulti superiore a quello dei lavoratori ivi occupati ad una certa data, non essendo invece necessario, ai fini dei benefici predetti, l'ulteriore requisito dell'impiego di "manodopera locale", tenuto conto che, a parte la non univocità di tale espressione, detto requisito non è previsto dalla normativa in materia, né è presupposto dalla "ratio" della medesima, la quale è volta a favorire investimenti nel Sud più che (almeno in via diretta) ad alleviarne la disoccupazione. (Nella specie, alla stregua del principio suesposto, è stata ritenuta non ostativa alla concessione degli sgravi la circostanza che i lavoratori impiegati nel Mezzogiorno vi fossero stati trasferiti dal Nord, dove erano stati assunti). (V. Sent. 12/87 C.Cost.).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)