Sez. L, Sentenza n. 11230 del 28/10/1995 (Rv. 494435 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al trattamento minimo - Condizioni - Assicurato titolare di pensione estera autonoma -Conseguimento della pensione di invalidità previa utilizzazione del periodo assicurativo e figurativamente di quello contributivo maturato all' estero - Diritto alla predetta integrazione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, l'integrazione al trattamento minimo non spetta non solo nel caso in cui l'assicurato che abbia maturato il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi maturati presso l'I.N.P.S. e presso organismi assicurativi esteri, percepisca quote di pensione in Italia ed all'estero per un importo complessivo che per l'ordinamento italiano non consenta la detta integrazione, ma anche in tutte le altre ipotesi di rilevanza reciproca, ai fini della maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico, dei periodi assicurativi maturati in Italia e all'estero; non spetta pertanto la suddetta integrazione nel caso in cui l'assicurato, pur godendo di pensione estera autonoma, abbia dovuto utilizzare, per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, il periodo assicurativo e, figurativamente, anche quello contributivo, maturato all'estero, sia pure al solo fine della sussistenza del requisito, necessario per tale prestazione previdenziale, dell'anno di contribuzione nel quinquennio anteriore alla domanda.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)