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Sez. L, Sentenza n. 307 del 13/01/1981 (Rv. 410747 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - - PENSIONI - INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - MISURA - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE ITALIANA E DI QUELLA A CARICO DI UNO STATO ESTERO - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE ITALIANA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410747-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - - PENSIONI - INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - MISURA - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE ITALIANA E DI QUELLA A CARICO DI UNO STATO ESTERO - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE ITALIANA - INAPPLICABILITA.*

Il divieto di integrazione al minimo della pensione italiana di cui all'art 2 della legge 12 agosto 1962 n 1338 non opera qualora il lavoratore abbia conseguito in Forma autonoma, in base a diversi periodi assicurativi e contributivi, ciascuno autosufficiente, sia la pensione italiana che quella a carico dello stato estero, indipendentemente cioe dal cumulo assicurativo e contributivo.*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)