Sez. 3, Sentenza n. 17888 del 18/10/2012 (Rv. 623877 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - IN GENERE | Clausola penale - Mancata previsione nello schema di convenzione approvato dal consiglio comunale - Conseguenze - Inefficacia della clausola.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - IN GENERE
L'organo incaricato dall'amministrazione comunale della stipula di un contratto non può pattuire clausole, che non compaiano nello schema di convenzione preventivamente approvato dall'organo consiliare, ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e, pertanto, è in tal caso, inefficace la clausola penale, posta a carico dell'amministrazione comunale in un contratto di locazione, per l'ipotesi di ritardata consegna dei locali al conduttore.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 56, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)