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Sez. 3, Sentenza n. 258 del 08/01/2005 (Rv. 579362 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta ad substantiam - Necessità - Manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo dell'ente - Necessità - Deliberazioni adottate da organi collegiali - Carattere di atti interni di natura meramente preparatoria.
Stato
decisa il 2005-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579362-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

Per il perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche è necessaria una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente pubblico, negozi giuridici, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali deliberativi, attesane la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà negoziale, di talchè un contratto non potrà dirsi legittimamente perfezionato ove la volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte, esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, da quell'unico organo autorizzato a rappresentarlo. Ne consegue che la normativa speciale dettata in tema di contratti della P.A. prevale sulla diversa disciplina dei rapporti tra privati, quale, ad esempio, quella dettata in tema di conferimento di incarichi professionali, in tema di stipula di locazioni e contratti agrari ultranovennali, in tema di rinnovo tacito del contratto di locazione (inconfigurabile, se il locatore sia un ente pubblico, nonostante il comportamento asseritamene concludente si sia, come nella specie, protratto per anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)