Sez. 3, Sentenza n. 195 del 10/01/2003 (Rv. 559568 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - IN GENERE | Negozi unilaterali e contratti stipulati dal Comune - Sindaco - Organo rappresentativo abilitato a concluderli in nome e per conto dell'ente - Configurabilità - Deliberazione dell'organo deliberativo competente (Giunta municipale o Consiglio comunale) - Mancanza - Sindaco - "Nuncius" dell'ente - Configurabilità - Esclusione - Atto - Natura - Fattispecie "in itinere" o a formazione progressiva - Configurabilità - Conseguenze.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - IN GENERE
In materia di contratti stipulati dalla P.A., organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici (unilaterali) e contratti in nome e per conto dell'amministrazione comunale è il Sindaco, il quale non è equiparabile al "nuncius" nemmeno in caso di inesistenza della volontà contrattuale dell'organo deliberativo (giunta municipale o Consiglio comunale), in tale ipotesi configurandosi, invece, una fattispecie "in itinere" o a formazione progressiva assimilabile al negozio concluso dal "falsus procurator", caratterizzata da una fase interinale destinata a protrarsi fino a quando intervenga la ratifica da parte dell'organo competente, ovvero fino a quando la ratifica venga negata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)