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Sez. 3, Sentenza n. 580 del 17/01/2001 (Rv. 543207 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Deduzione in compensazione di un credito da accertarsi in separato giudizio in corso - Inammissibilità - Conseguenze - Sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale - Ammissibilità - Esclusione - Invocabilità della sospensione ex artt. 295 e 337 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543207-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE

La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 cod. civ., presuppone l'accertamento del contro - credito da parte del giudice innanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337 comma secondo cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)