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Sez. L, Sentenza n. 5206 del 10/09/1980 (Rv. 409035 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LIMITE DI RIDUZIONE FISSATO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409035-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LIMITE DI RIDUZIONE FISSATO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*

L'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, che, modificando la precedente normativa contenuta nell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971, fissa il nuovo limite minimo dell'invalidita pensionabile nella permanente riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, anziche a meno della meta, opera dalla data di entrata in vigore della citata legge e, percio, non e applicabile a situazioni verificatesi anteriormente a detta data. (Conf 1636/79, mass n 397982; (Conf 3062/78, mass n 392511; (Conf 287/76, mass n 378962).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)