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Sez. L, Sentenza n. 4747 del 01/09/1982 (Rv. 422714 - 01)

PREVIDENZE (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LIMITE DI RIDUZIONE FISSATA DALL'ART. 24 LEGGE N. 160 DEL 1975 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422714-01

PREVIDENZE (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LIMITE DI RIDUZIONE FISSATA DALL'ART. 24 LEGGE N. 160 DEL 1975 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*

La sussistenza del diritto alla pensione di Invalidità, per ciò che concerne il requisito della riduzione della capacità di guadagno, è condizionata a presupposti diversi a seconda della data di insorgenza dell'Invalidità stessa, dovendosi far riferimento ad una riduzione a meno della metà per le situazioni verificatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 1975 e perciò soggette al disposto dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1971, e ad una riduzione a meno di un terzo per il periodo successivo alla data suddetta conformemente al disposto dell'art. 24 della menzionata legge n. 160 del 1975, che ha così elevata la soglia della Invalidità pensionabile. (Conf 5206/80, mass n 409035; (Conf 1636/79, mass n 397982; (Conf 3062/78, mass n 392511).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)