Sez. 3, Sentenza n. 5482 del 21/10/1982 (Rv. 423253 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA - TERMINI EX ARTT 325 E 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA - TERMINI EX ARTT 325 E 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
L'art. 334 cod. proc. civ., nel consentire l'impugnazione incidentale tardiva, presuppone che essa sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investito dell'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso e che l'interesse ad impugnare sorga proprio dall'impugnazione principale. Viceversa, quando l'impugnazione incidentale venga proposta contro un capo di pronuncia indipendente da quello investito dall'impugnazione principale, e rispetto al quale l'interesse ad impugnare sia sussistente fin dal momento della emanazione della sentenza, che ha già determinato una situazione di soccombenza, l'impugnazione incidentale dal punto di vista temporale ma avente natura autonoma, è ammissibile solo se introdotta nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.. (V 4148/82, mass n 422124; (V 2335/80, mass n 406027; (V 623/80, mass n 404019).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)